Lo stato del Superbonus nel 2026
Il Superbonus al 110% — introdotto dal D.L. 34/2020 — è di fatto esaurito per nuovi interventi. La parabola delle aliquote (110% → 90% → 70% → 65%) si è conclusa con la sostanziale chiusura degli accessi per i cantieri non avviati entro determinate scadenze.
Per le imprese edili è importante capire esattamente chi può ancora beneficiarne, perché le richieste dei committenti in questa fascia continuano ad arrivare, spesso basate su informazioni imprecise.
Chi può ancora accedere alla detrazione al 65%
Nel 2026 la detrazione al 65% si applica solo agli interventi che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- La CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) è stata presentata entro il 31 dicembre 2023;
- Lo stato di avanzamento lavori al 30 settembre 2023 era pari almeno al 60% (per i condomini che avevano già avviato i lavori);
- L'intervento riguarda parti comuni di condomini in situazioni di difficoltà documentata, oppure edifici unifamiliari con specifici requisiti reddituali.
Le condizioni variano in base alla tipologia di soggetto (condominio, unifamiliare, IACP) e alla data di avvio dei lavori. Prima di avviare qualsiasi lavorazione con riferimento al Superbonus, è indispensabile una verifica puntuale con un commercialista o un CAF specializzato.
Cessione del credito e sconto in fattura: cosa rimane
Le opzioni alternative alla detrazione diretta — cessione del credito a banche e intermediari, sconto in fattura applicato dall'impresa — sono state bloccate per la generalità degli interventi dal D.L. 11/2023 (convertito in L. 38/2023).
Nel 2026 rimangono accessibili solo per categorie residuali:
| Caso residuale | Strumento ammesso |
|---|---|
| Immobili in zone con stato d'emergenza per calamità | Cessione + sconto in fattura |
| Interventi IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa | Cessione + sconto in fattura |
| Eliminazione barriere architettoniche (art. 119-ter) | Cessione + sconto in fattura |
| Prima casa, contribuenti con ISEE ≤ 15.000 € | Solo cessione |
Per tutti gli altri casi, la detrazione si fruisce esclusivamente in dichiarazione dei redditi, ripartita in 4 rate annuali (Superbonus) o 10 rate (altri bonus).
Responsabilità dell'impresa nei cantieri Superbonus
Asseverazioni e veridicità delle dichiarazioni
Il Superbonus richiede asseverazioni tecniche a ogni SAL: il professionista incaricato certifica che i lavori eseguiti rispettano i requisiti e che lo stato di avanzamento dichiarato corrisponde al reale. L'impresa deve fornire documentazione accurata a supporto di ogni asseverazione.
Se l'impresa rende dichiarazioni false al tecnico asseveratore — o esegue lavori non conformi al progetto agevolato — risponde penalmente ai sensi degli artt. 119, comma 14, del D.L. 34/2020 e del D.P.R. 445/2000.
Visto di conformità
Per la cessione del credito e lo sconto in fattura nei casi ancora ammessi, è obbligatorio il visto di conformità rilasciato da un CAF o da un professionista abilitato. Il visto attesta la corrispondenza tra i dati della pratica e la documentazione conservata. La sua assenza rende il credito non cedibile.
Cosa fare se arriva una richiesta di cantiere Superbonus
Prima di accettare un incarico che fa riferimento al Superbonus, l'impresa dovrebbe verificare con il committente:
- Che la CILAS sia stata presentata entro i termini previsti;
- Che il SAL di riferimento sia stato correttamente documentato;
- Che il tecnico asseveratore sia già individuato e abbia verificato l'ammissibilità dell'intervento.
Procedere senza questi elementi espone l'impresa al rischio di eseguire lavori per i quali la detrazione non è più accessibile, con conseguenti difficoltà nel recupero del corrispettivo.
Per collegare la documentazione di cantiere alle asseverazioni SAL, dai un'occhiata a Cantierly.